Decreto Cura Italia (Decreto Legge n.18 del 17/03/2020); alcuni chiarimenti sono importanti per chi ha già sottoscritto, o deve sottoscrive una copertura Rc auto o moto:
1. innanzitutto si precisa che NON è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi Rc auto e moto ma, fino alla data del 31 luglio 2020, si allunga da 15 a 30 giorni il periodo “entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.” La nuova norma riguarda tutto il territorio nazionale.
2. I 30 giorni sono validi per la sola copertura RC obbligatoria; se il premio non viene pagato, quindi, non sono valide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate (es. Furto e incendio, assistenza legale, Infortuni conducente….)
3. Se si decide di pagare il premio dopo la scadenza, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal decreto si possono verificare due casi:
• l'assicurato può decidere di rinnovare l'assicurazione con la medesima compagnia, in questo caso, la polizza viene rinnovata normalmente con decorrenza identica alla scadenza della polizza originaria.
• l'assicurato decide di cambiare compagnia sottoscrivendo una nuova polizza. In tal caso, DL n.18 ha semplicemente esteso i termini di "mora" seguendo sostanzialmente la legge già in vigore, la nuova polizza quindi decorrerà dal momento del pagamento. I sinistri eventualmente accaduti nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia polizza e la sottoscrizione della nuova, sempre entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, sono senz'altro a carico della prima compagnia mentre i successivi saranno a carico della nuova compagnia. Attenzione invece in questo caso ai sinistri diversi dalla RCA obbligatoria (es. Furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, tutela legale, Infortuni conducente….) in quanto, se accaduti nel periodo di “mora” non verranno pagati dalla precedente compagnia e nemmeno dalla nuova compagnia che ha assunto successivamente il contratto. Questo perchè il periodo di “mora” riguarda solo la RCA obbligatoria, le altre garanzie sono in copertura solo se la polizza viene rinnovata com la medesima compagnia.